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L'Albero di Antonia |
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Varese - Via F. Del Cairo, 34 - tel. 0332 234055 - e-mail: alberoantonia@yahoo.it |
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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE “L’ALBERO DI ANTONIA” CIRCOLO
ARCI Definizione e finalità Art. 1 L’associazione
Culturale - Circolo ARCI costituito in Varese, Rione San Fermo, via
Brennero, 64 è un centro di vita associativa, autonomo pluralista,
apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non
persegue finalità di lucro. Art. 2 L’associazione-Circolo
promuove attività culturali, formative, informative, ricreative, nonché
servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei
propri SOCI . |
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Tutti
i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e
formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia
civile contro ogni forma di ignoranza di intolleranza, di violenza, di
censura di ingiustizia , di discriminazione, di razzismo, di
emarginazione , di solitudine forzata, sono potenziali settori di
intervento dell’Associazione-Circolo, che per il raggiungimento dei
propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari
,immobiliari e finanziarie che riterrà opportune .
L’associazione-
Circolo “Albero di Antonia” ha lo scopo di promuove tutte quelle
iniziative (ricerche, convegni, mostre, dibattiti, seminari, corsi di
formazione, percorsi didattici, servizi di formazione e informazione,
promozione della cultura, della storia e delle identità femminili,
momenti di socializzazione e aggregazione di vario tipo e altre
iniziative culturali, sociali e ricreative diverse), tese a
valorizzare una cultura di genere, che approfondisca le tematiche
legate alla valorizzazione del ruolo della donna e dei percorsi
femminili in ogni aspetti culturale e sociale, anche acquisendo,
tutelando e diffondendo documenti e pubblicazioni per la trasmissione
generazionale dei temi fondanti la soggettività femminile . Per
realizzare tali finalità l’Associazione - Circolo potrà assumere
tutte le iniziative necessarie ed idonee, sperimentare anche nuove
forme di rapporto con le istituzioni pubbliche e, in particolare, con
le amministrazioni locali e con sedi di ricerca, di documentazione e
di formazione, nonché assumerne la gestione anche tramite convenzione
con l’Ente pubblico. I soci Art. 3 Il
numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si
riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno
di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e
religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I
minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo
previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto
in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione
dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto
della civile convivenza. Art. 4 Gli
aspiranti soci devono presentare la domanda al Consiglio Direttivo,
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di
nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo
statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi
sociali . Art.
5 Entro
trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del
Consiglio Direttivo, che dovrà esprimere i motivi, la qualifica di
socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale,
al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il
nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso
divieto di associare temporaneamente .Nel caso in cui la domanda venga
respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si
pronuncerà in via definitiva l’assemblea di soci alla sua prima
convocazione ordinaria. Art.
6 I
soci hanno diritto a -
frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e
alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i
familiari dei soci, purchè conviventi e purchè si attengono al
rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci,
sotto la responsabilità del socio loro familiare; -
a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti il Circolo; -
ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno
diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera
almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Art
7 Il
socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello
statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli
organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e
morale all’interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le
quote sociali non sono rimborsabili. Art.
8 La
qualifica di socio si perde per : -
decesso-mancato pagamento della quota sociale; -
espulsione o radiazione; -
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo. Art.
9 Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione
disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il
richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o
radiazione per i seguenti motivi : -
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; -
denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; -
l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo,
ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento ; -
il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; -
l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od
altro di proprietà del Circolo; -
l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai
locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il
danno dovrà essere risarcito. Art.
10 Contro
ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso
il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la
prima assemblea dei soci. Patrimonio
sociale e rendiconto Art
.11 Il
patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da : -
beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; -
contributi, erogazioni e lasciti diversi; -
fondo di riserva. Art.
12 Il
rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei
soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere
prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Art.
13 Il
rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della
situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un
documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del
Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva
.L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione
dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte
come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di
carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o
attrezzature . L’assemblea
e il Consiglio Direttivo Art
.14 Partecipano
all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione
dell’assemblea stesa siano in regola con il pagamento della quota
sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene
convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto,
contenente data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione
e l’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio 15 giorni prima. Art.
15 L’assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla
presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera
a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda
convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti,e delibera sulle questioni
poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’.16.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Art.
16 Per
deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento
proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è
indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci con diritto di
voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per
deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo,
valgono le norme di cui all’art. 30 Art.
17 L’assemblea
è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla
stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con
diritto di voto. L’assemblea: -
nomina gli scrutatori; -
decide in ordine all’apertura e alla chiusura delle urne. Le
deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni
il numero dei votanti, il numero delle schede valide,nulle e bianche
ed i voti ottenuti dai soci. Art.
18 L’assemblea
ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal
1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma
dell’art. 6: -
approva il rendiconto economico e finanziario -
approva le linee generali del programma di attività ed il relativo
documento economico di previsione; -
elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei
sindaci revisori, ollegio dei probiviri o dei garanti) alla fine del
mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio
segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un
numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso
di parità di voti all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con
maggiore anzianità di iscrizione al Circolo. -
nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da
almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi
gli scrutini. -
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. Art
. 19 L’assemblea
straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio
Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta
motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci
aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti
giorni dalla data in cui viene richiesta. Art.
20 Delle
deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da
annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli
eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta
presso la sede sociale del Circolo. Gli
organismi dirigenti Art.
21 Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in
carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i
consiglieri sono rieleggibili. Art.
22 Il
Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può
avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di
lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di
cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di
contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Art.
23 Il
consiglio Direttivo elegge al suo interno : -
il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il
responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il
consiglio. -
il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di
questi, ne assume le mansioni. -
il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i
verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il
Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre
funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del
Circolo. Art.
24 Compiti
del Consiglio Direttivo sono: -
eseguire le delibere dell’assemblea -
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di
previsione. -
predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo. -
deliberare circa l’ammissione dei Soci -
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci -
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali -
curare le gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del
Circolo o ad esso affidati. -
decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività
organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibile
con i principi ispiratori del presente Statuto. Art.
25 Il
Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un
giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e
straordinariamente quando ne facciamo richiesta almeno tre
Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide
quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere
sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le
votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto
quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di
voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo
registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va
tenuto a disposizione dei soci. Art.
26 I
consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni,
sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive,
decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai
lavori del Consiglio . Il Consigliere decaduto o dimissionario è
sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso
all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del
Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei
componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai
2\3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a
convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. Art.
27 Il
collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito
di controllare tutta l’attività amministrative e finanziaria del
Circolo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’assemblea. Si
riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e
straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno
dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Art.
28 I
sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio
Direttivo, con voto consultivo Art.
29 Le
cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra di
loro. Scioglimento
del Circolo Art.
30 La
decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da
almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in
un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei
medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione, del
patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più
scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla
nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i
soci. Disposizioni
finali Art.
31 Per
quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide
l’assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti. |