L'Albero di Antonia

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Scheda informativa su 194 e consultori

Un dato importante: la L.194 continua a far diminuire il numero di aborti - dai 235mila casi l’anno nel 1982 ai 20mila del 2006 - nonostante nei servizi pubblici, lo sottolinea l’Istituto superiore della Sanità, siano obiettori il 60% dei ginecologi, il 46% degli anestesisti, il 395 del personale non medico. E nonostante il problema dell’esiguo numero di consultori: 914 al nord, 428 nell’Italia centrale 514 al sud e 207 nelle isole.

In Italia è consentito l’aborto dal ’78 con la legge 194, che descrive le condizioni specifiche in cui può essere praticata l’interruzione volontaria di gravidanza.

In questa legge, per prima cosa, si precisa la funzione dell’interruzione di gravidanza, che non è quella di controllo delle nascite. Sulla base di questo principio e sull’idea che l’aborto sia “l’ultima spiaggia” si sviluppa tutta la legge.

In questa legge, per prima cosa, si precisa la funzione dell’interruzione di gravidanza, che non è quella di controllo delle nascite. Sulla base di questo principio e sull’idea che l’aborto sia “l’ultima spiaggia” si sviluppa tutta la legge.

Con la 194 viene istituita la figura del consultorio. I consultori hanno svariate funzioni, in particolare devono: informare sui diritti della gestante, come madre e come lavoratrice; informare sui servizi offerti sul territorio; informare sulla regolazione delle nascite; informare sulla prevenzione di gravidanze indesiderate; informare sulla prevenzione di malattie, sia della donna che del nascituro; supplire alle eventuali mancanze di strutture atte a risolvere i problemi per i quali non è sufficiente informare od offrire supporto legale; cercare di risolvere i problemi che hanno portato alla decisione di abortire.

Uno degli obiettivi principali dei consultori è di evitare il ricorso all’aborto, cercando di superare le situazioni problematiche e prevenendo le gravidanze indesiderate. A questo scopo le regioni devono organizzare, oltre a corsi d’aggiornamento per il personale, corsi ed incontri informativi aperti a tutti. I consultori possono anche accettare la volontaria collaborazione di formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato.

Nel caso in cui questi interventi non siano sufficienti, prima di ricorrere all’aborto, i consultori devono offrire supporto, legale e non, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Se nemmeno questa offerta di supporto riesce a cambiare la decisione della donna, e se l’intervento non è urgente, il medico le rilascia un certificato e la invita a riflettere per un’altra settimana. Trascorsi questi sette giorni, il documento sarà sufficiente ad ottenere l’aborto.

 

Tutta la documentazione necessaria è prodotta nel rispetto della privacy della donna: non possono essere diffuse informazioni sulla sua identità e non può essere scritto il suo nome su nessun documento, relazione o dichiarazione.

Si può abortire nei reparti ostetrici-ginecologici degli ospedali generali o di quelli pubblici specializzati, in enti, poliambulatori e case di cura autorizzati dalla regione. Tutte queste  strutture devono garantire il servizio di interruzione di gravidanza, entro i limiti, anche numerici, stabiliti annualmente dal Ministero, nonostante gli obiettori di coscienza. L’obiezione di coscienza è la possibilità di medici e di infermieri di non eseguire l’aborto per ragioni etiche. L’obiezione di coscienza, però, non esonera dall’assistenza precedente e seguente l’aborto, nè dall’eseguire l’operazione nel caso in cui la stessa sia necessaria per salvare la vita della donna.

L’aborto è consentito solo nei primi tre mesi di gravidanza, fatta eccezione per i casi in cui la gravidanza o la maternità siano causa di grave pericolo per la vita, o per la salute fisica o psichica della donna. L’aborto, anche se effettuato entro i primi novanta giorni, è consentito solo nelle situazioni in cui vi siano problemi economici, sociali, famigliari, riguardanti la situazione del concepimento o di salute fisica o mentale della donna o del feto che impediscono di portare a termine la gravidanza.

Nella legge è specificato che, se esiste possibilità di vita autonoma del feto, cioè se questo può vivere anche fuori dal corpo materno, il medico deve fare tutto ciò che è in suo potere per salvare la vita del feto e la salute della donna.

È permesso l’aborto anche alle minorenni. Per ottenere l’autorizzazione è necessario chiedere ai genitori o, se vi sono ragioni che lo sconsigliano o se il consenso viene negato, al giudice dei minori. Il medico del consultorio, entro una settimana dalla richiesta della ragazza, deve presentare una relazione al giudice, che decide nel giro di cinque giorni. La decisione è definitiva e non si può reclamare. Nel caso in cui vi sia pericolo per la salute della ragazza, il medico opera senza bisogno di chiedere l’assenso ai genitori o al giudice. Anche alle minorenni è permessa la somministrazione di tutti gli anticoncezionali, sotto prescrizione medica.

La stessa procedura è prevista nel caso in cui la donna sia interdetta: viene sentito il parere del suo tutore, ma la decisione spetta al tribunale.

I consultori sono, perciò, il luogo in cui una donna in difficoltà per qualunque ragione può rivolgersi e trovare supporto, informazioni e personale specializzato pronto a risolvere problemi e disagi di qualunque tipo.