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L'Albero di Antonia |
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Scheda informativa su 194 e consultoriUn dato
importante: la L.194 continua a far diminuire il numero di aborti -
dai 235mila casi l’anno nel 1982 ai 20mila del 2006 - nonostante nei
servizi pubblici, lo sottolinea l’Istituto superiore della Sanità,
siano obiettori il 60% dei ginecologi, il 46% degli anestesisti, il
395 del personale non medico. E nonostante il problema dell’esiguo
numero di consultori: 914 al nord, 428 nell’Italia centrale 514 al
sud e 207 nelle isole. In questa legge, per prima cosa, si precisa la funzione dell’interruzione di gravidanza, che non è quella di controllo delle nascite. Sulla base di questo principio e sull’idea che l’aborto sia “l’ultima spiaggia” si sviluppa tutta la legge. In questa legge, per prima cosa, si precisa la funzione dell’interruzione di gravidanza, che non è quella di controllo delle nascite. Sulla base di questo principio e sull’idea che l’aborto sia “l’ultima spiaggia” si sviluppa tutta la legge. |
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Con la
194 viene istituita la figura del consultorio. I consultori hanno
svariate funzioni, in particolare devono: informare sui diritti della
gestante, come madre e come lavoratrice; informare sui servizi offerti
sul territorio; informare sulla regolazione delle nascite; informare
sulla prevenzione di gravidanze indesiderate; informare sulla
prevenzione di malattie, sia della donna che del nascituro; supplire
alle eventuali mancanze di strutture atte a risolvere i problemi per i
quali non è sufficiente informare od offrire supporto legale; cercare
di risolvere i problemi che hanno portato alla decisione di abortire. Uno degli
obiettivi principali dei consultori è di evitare il ricorso
all’aborto, cercando di superare le situazioni problematiche e
prevenendo le gravidanze indesiderate. A questo scopo le regioni
devono organizzare, oltre a corsi d’aggiornamento per il personale,
corsi ed incontri informativi aperti a tutti. I consultori possono
anche accettare la volontaria collaborazione di formazioni sociali di
base e di associazioni di volontariato. Nel caso
in cui questi interventi non siano sufficienti, prima di ricorrere
all’aborto, i consultori devono offrire supporto, legale e non, sia
durante la gravidanza che dopo il parto. Se nemmeno questa offerta di
supporto riesce a cambiare la decisione della donna, e se
l’intervento non è urgente, il medico le rilascia un certificato e
la invita a riflettere per un’altra settimana. Trascorsi questi
sette giorni, il documento sarà sufficiente ad ottenere l’aborto. Tutta la
documentazione necessaria è prodotta nel rispetto della privacy della
donna: non possono essere
diffuse informazioni sulla sua identità e non può essere scritto il
suo nome su nessun documento, relazione o dichiarazione. Si può
abortire nei reparti ostetrici-ginecologici degli ospedali generali o
di quelli pubblici specializzati, in enti, poliambulatori e case di
cura autorizzati dalla regione. Tutte queste strutture devono
garantire il servizio di interruzione di gravidanza, entro i limiti,
anche numerici, stabiliti annualmente dal Ministero, nonostante gli
obiettori di coscienza. L’obiezione di coscienza è la possibilità
di medici e di infermieri di non eseguire l’aborto per ragioni
etiche. L’obiezione di coscienza, però, non esonera
dall’assistenza precedente e seguente l’aborto, nè
dall’eseguire l’operazione nel caso in cui la stessa sia
necessaria per salvare la vita della donna. L’aborto
è consentito solo nei primi tre mesi di gravidanza, fatta eccezione
per i casi in cui la gravidanza o la maternità siano causa di grave
pericolo per la vita, o per la salute fisica o psichica della donna.
L’aborto, anche se effettuato entro i primi novanta giorni, è
consentito solo nelle situazioni in cui vi siano problemi economici,
sociali, famigliari, riguardanti la situazione del concepimento o di
salute fisica o mentale della donna o del feto che impediscono di
portare a termine la gravidanza. Nella
legge è specificato che, se esiste possibilità di vita autonoma del
feto, cioè se questo può vivere anche fuori dal corpo materno, il
medico deve fare tutto ciò che è in suo potere per salvare la vita
del feto e la salute della donna. È
permesso l’aborto anche alle minorenni. Per ottenere
l’autorizzazione è necessario chiedere ai genitori o, se vi sono
ragioni che lo sconsigliano o se il consenso viene negato, al giudice
dei minori. Il medico del consultorio, entro una settimana dalla
richiesta della ragazza, deve presentare una relazione al giudice, che
decide nel giro di cinque giorni. La decisione è definitiva e non si
può reclamare. Nel caso in cui vi sia pericolo per la salute della
ragazza, il medico opera senza bisogno di chiedere l’assenso ai
genitori o al giudice. Anche alle minorenni è permessa la
somministrazione di tutti gli anticoncezionali, sotto prescrizione
medica. La stessa
procedura è prevista nel caso in cui la donna sia interdetta: viene
sentito il parere del suo tutore, ma la decisione spetta al tribunale. I
consultori sono, perciò, il luogo in cui una donna in difficoltà per
qualunque ragione può rivolgersi e trovare supporto, informazioni e
personale specializzato pronto a risolvere problemi e disagi di
qualunque tipo. |